A. Cos'è il servizio e quali viaggi copre

Fino al 31 maggio 2026

Il Cashback permette di richiedere un rimborso sul pedaggio per i ritardi dovuti a cantieri per lavori programmati lungo la rete gestita da Autostrade per l’Italia. Il rimborso, verificati i requisiti di eleggibilità, è erogato da Autostrade per l’Italia. È disponibile per tutti i clienti e per tutte le modalità di pagamento.

Dal 1° giugno 2026

Il Cashback permette di richiedere un rimborso sul pedaggio per i ritardi dovuti a cantieri di lavoro, alla presenza di cantieri in determinate condizioni o a eventi di traffico bloccato sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia e dalle concessionarie del Gruppo aderenti (RAV - Raccordo autostradale Valle d’Aosta, SAT – Società Autostrada Tirrenica e TANA – Tangenziale di Napoli). Il rimborso è erogato da Autostrade per l’Italia, in nome proprio per la rete di propria competenza e per conto delle concessionarie del Gruppo aderenti. È disponibile per tutti i clienti e per tutte le modalità di pagamento.

Fino al 31 maggio 2026

Il servizio è gratuito ed è rivolto alle persone fisiche e alle persone giuridiche (società e titolari di partita IVA) che hanno effettivamente sostenuto il pedaggio, previa registrazione all’app Muovy Cashback o al portale Cashback del sito www.autostrade.it e accettazione dei Termini e Condizioni. È disponibile per tutte le modalità di pagamento.

Dal 1° giugno 2026

Il servizio è gratuito ed è rivolto alle persone fisiche e alle persone giuridiche (società e titolari di partita IVA) che hanno effettivamente sostenuto il pedaggio. Oltre agli utenti registrati, il servizio è accessibile anche agli utenti non registrati, tramite la ricevuta di pagamento del pedaggio/attestato di transito e senza creare un account. È disponibile per tutte le modalità di pagamento.

Fino al 31 maggio 2026

Può richiedere un rimborso chiunque abbia effettuato un viaggio sulla rete gestita da Autostrade per l’Italia e: (1) abbia subito un ritardo causato da cantieri per lavori che riducono le corsie originariamente disponibili (esclusa la corsia di emergenza); (2) sia in possesso di una ricevuta di pagamento, abbia registrato la propria targa o aderito a un servizio di telepedaggio, e sia in regola con i relativi pagamenti.

Dal 1° giugno 2026

Può richiedere un rimborso chiunque abbia effettuato un viaggio sulla rete di Autostrade per l’Italia o delle concessionarie del Gruppo aderenti e abbia incontrato:

  • un cantiere — in questo caso il viaggio è rimborsabile solo se ingresso e uscita ricadono interamente nella rete di una stessa concessionaria aderente, senza interconnessione con altri concessionari;
  • un ritardo da evento di traffico bloccato — in questo caso è sufficiente che la tratta interessata dal blocco sia gestita da una concessionaria aderente, indipendentemente dai caselli di ingresso e uscita del viaggio.

Restano validi i requisiti sulla modalità di richiesta (ricevuta, targa o telepedaggio) ed è necessario essere in regola con i relativi pagamenti.

Nota — Non è possibile richiedere rimborsi a fronte di un Rapporto di Mancato Pagamento del pedaggio.

Fino al 31 maggio 2026

Danno diritto al rimborso i viaggi effettuati su tratte della rete gestita da Autostrade per l’Italia interessate da ritardi causati da cantieri per lavori programmati.

Dal 1° giugno 2026

Danno diritto al rimborso i viaggi effettuati su tratte coperte dal servizio (rete di Autostrade per l’Italia o delle concessionarie del Gruppo aderenti) interessati da cantieri di lavoro oppure da eventi di traffico bloccato. Nel caso dei cantieri è inoltre necessario che il viaggio abbia ingresso e uscita interamente all’interno della rete di una stessa concessionaria aderente senza l’attraversamento di altre Concessionarie; per gli eventi di traffico bloccato è invece sufficiente che la tratta interessata dal blocco sia coperta dal servizio (vedi la domanda sui viaggi che attraversano più concessionari).

Fino al 31 maggio 2026

Sono rimborsabili le tratte gestite da Autostrade per l’Italia, distinte in sistema chiuso (tratta delimitata da una stazione di ingresso e una di uscita) e sistema non chiuso (un solo passaggio a una stazione/barriera di esazione):

AutostradaTrattaSistema
A1Milano – NapoliChiuso
A1 varLa Quercia – Aglio (Direttissima)Chiuso
A4Milano Est – Brescia OvestChiuso
A7Serravalle Scrivia – Genova OvestChiuso
A8/A26Gallarate Ovest – Innesto A26Chiuso
A10Genova – SavonaChiuso
A11Firenze – Pisa NordChiuso
A12Genova – Sestri LevanteChiuso
A13Bologna – PadovaChiuso
A14Bologna – TarantoChiuso
A16Napoli – CanosaChiuso
A23Udine Nord – TarvisioChiuso
A26Genova Prà – Lago MaggioreChiuso
A27Venezia – BellunoChiuso
A30Caserta – SalernoChiuso
A1Diramazione Roma NordNon chiuso
A1Milano Sud – Interconnessione TangenzialeNon chiuso
A1Caserta Centro – Interconnessione A1/A3Non chiuso
A8Milano – VareseNon chiuso
A9Lainate – Como – ChiassoNon chiuso
A12Roma – CivitavecchiaNon chiuso
A16Napoli Est – Interconnessione A1/A16Non chiuso

Ai soli fini del calcolo del rimborso sono esclusi gli svincoli di accesso e di uscita dall’autostrada.

Dal 1° giugno 2026

Il perimetro si amplia alle concessionarie del Gruppo: oltre alla rete di Autostrade per l’Italia (ASPI) sono rimborsabili le tratte di RAV, SAT e TANA. Le tratte aggiunte rispetto al periodo precedente sono evidenziate:

AutostradaTrattaSistemaConcessionaria
A1Milano – NapoliChiusoASPI
A1 varLa Quercia – Aglio (Direttissima)ChiusoASPI
A4Milano Est – Brescia OvestChiusoASPI
A5Aosta – Monte BiancoChiusoRAV
A7Serravalle Scrivia – Genova OvestChiusoASPI
A8/A26Gallarate Ovest – Innesto A26ChiusoASPI
A10Genova – SavonaChiusoASPI
A11Firenze – Pisa NordChiusoASPI
A12Genova – Sestri LevanteChiusoASPI
A12Collesalvetti – RosignanoChiusoSAT
A13Bologna – PadovaChiusoASPI
A14Bologna – TarantoChiusoASPI
A16Napoli – CanosaChiusoASPI
A23Udine Nord – TarvisioChiusoASPI
A26Genova Prà – Lago MaggioreChiusoASPI
A27Venezia – BellunoChiusoASPI
A30Caserta – SalernoChiusoASPI
A1Diramazione Roma NordNon chiusoASPI
A1Milano Sud – Interconnessione TangenzialeNon chiusoASPI
A1Caserta Centro – Interconnessione A1/A3Non chiusoASPI
A8Milano – VareseNon chiusoASPI
A9Lainate – Como – ChiassoNon chiusoASPI
A12Roma – CivitavecchiaNon chiusoASPI
A12Civitavecchia – TarquiniaNon chiusoSAT
A16Napoli Est – Interconnessione A1/A16Non chiusoASPI
A56Tangenziale di Napoli (Napoli – Pozzuoli)Non chiusoTANA

Le righe evidenziate indicano le tratte aggiunte dal 1° giugno 2026. Ai soli fini del calcolo del rimborso sono esclusi gli svincoli di accesso e di uscita dall’autostrada. L’elenco aggiornato è disponibile nella sezione “Cashback del pedaggio” del sito www.autostrade.it.

Fino al 31 maggio 2026

Sì, limitatamente alla quota del pedaggio di competenza di Autostrade per l’Italia. Se il viaggio attraversa anche tratte di altre concessionarie, il rimborso viene calcolato solo sulla parte di pedaggio relativa alla rete di Autostrade per l’Italia.

Dal 1° giugno 2026

Dipende dal motivo del rimborso:

  • Ritardi da cantieri — no. Sono rimborsabili solo i viaggi che iniziano e finiscono interamente sulla rete di una stessa concessionaria aderente, senza passare per tratte di altri concessionari. Se entri o esci da un’autostrada gestita da un altro concessionario, l’intero viaggio non è rimborsabile anche se fossero entrambe concessionarie appartenenti al Gruppo Autostrade per l’Italia.
  • Eventi di traffico bloccato — sì, è possibile. È sufficiente che la tratta interessata dal blocco sia coperta dal servizio, indipendentemente dai caselli di ingresso e uscita del viaggio.

Esempio a confronto — Milano Est → Verona Sud (158 km, classe A).

Si tratta di un viaggio sull’A4 che parte da un casello di Autostrade per l’Italia (Milano Est) e termina su una tratta gestita da un altro concessionario (Verona Sud).

Fino al 31 maggio 2026: eleggibile. Il rimborso è calcolato solo sulla quota di pedaggio di competenza di Autostrade per l’Italia (ad esempio, 6,71 € sui 11,10 € totali).

Dal 1° giugno 2026: non eleggibile per un ritardo da cantiere. Poiché ingresso e uscita non sono sulla stessa rete, il viaggio è fuori dal perimetro del rimborso da cantieri. Se invece sulla tratta gestita da Autostrade per l’Italia si verificasse un evento di traffico bloccato, il rimborso resterebbe possibile, perché in quel caso non è richiesta l’origine-destinazione interna.

in linea con la Misura 8 della Delibera ART 132/2024 – Testo Unico e con il relativo Annesso A/1.

In entrambi i periodi, danno diritto al rimborso i cantieri per lavori programmati che riducono le corsie originariamente disponibili (esclusa la corsia di emergenza) e impattano la circolazione, anche individuati da ordinanze specifiche.

Nota — Non rientrano i cantieri per ripristini di sicurezza urgenti, ad esempio quelli dovuti a incidenti.

Fino al 31 maggio 2026

Non danno diritto al rimborso i ritardi dovuti a traffico intenso, incidenti, eventi meteo, manifestazioni o qualunque altra causa diversa dai cantieri per lavori programmati.

Dal 1° giugno 2026

Il servizio rimborsa esclusivamente i ritardi causati da cantieri di lavoro programmati o da eventi di traffico bloccato. Restano quindi esclusi i disagi dovuti a fenomeni atmosferici, al traffico intenso e ad altri eventi non riconducibili a queste due categorie.

Dal 1° giugno 2026

È un evento perturbativo della circolazione che determina una situazione di traffico bloccato sulla tratta. Dà diritto al rimborso solo se la durata del singolo evento è pari o superiore a 60 minuti. Gli eventi di durata inferiore non danno diritto al rimborso e non si sommano tra loro. In altre parole, è un evento di forza maggiore per il quale viene bloccata la circolazione e non è possibile far defluire alcun veicolo. Questo tipo di eventi vengono identificati come tali dagli enti coinvolti e segnalati puntualmente sul Sito www.autostrade.it, App Autostrade per l’Italia e PMV.

Nota — Questa categoria di evento è una novità del servizio dal 1° giugno 2026: nella disciplina precedente erano rimborsabili soltanto i ritardi da cantiere.

Fino al 31 maggio 2026

Sì, ma limitatamente alla sola quota parte del pedaggio relativa al tratto di viaggio gestito da Autostrade per l'Italia.

Dal 1° giugno 2026

Dipende dal motivo del rimborso. Se il ritardo è dovuto a cantieri di lavoro, no: sono rimborsabili solo i viaggi che iniziano e finiscono interamente sulla rete di una stessa concessionaria aderente, quindi se entri o esci da un'autostrada gestita da un altro concessionario l'intero viaggio non è rimborsabile. Se invece il ritardo è dovuto a un evento di traffico bloccato, sì: è sufficiente che la tratta interessata dal blocco sia coperta dal servizio, indipendentemente dai caselli di ingresso e uscita del viaggio.

Dal 1° giugno 2026

No. Dal 1° giugno 2026 i servizi speciali “Cashback Liguria” e “Cashback A26” non sono più attivi. Si applicano le condizioni di rimborso ordinarie descritte in queste FAQ e nei Termini e Condizioni del servizio.

B. Come si calcola il rimborso

Fino al 31 maggio 2026

Il rimborso è una percentuale del pedaggio di competenza di Autostrade per l’Italia, determinata incrociando il ritardo significativo (in minuti) con la lunghezza del viaggio (in km), secondo la tabella seguente:

Ritardo significativo0–29 km30–49 km50–99 km100–149 km150–249 km250–349 km350–499 km500+ km
10–14 min75%50%25%
15–29 min100%75%50%25%20%15%10%5%
30–44 min100%100%75%50%25%20%15%10%
45–59 min100%100%100%75%50%25%20%15%
60–89 min100%100%100%100%75%50%25%20%
90–119 min100%100%100%100%100%75%50%25%
≥ 120 min100%100%100%100%100%100%75%50%

Un ritardo significativo inferiore a 10 minuti non dà diritto al rimborso, indipendentemente dalla lunghezza del viaggio. Le caselle con il trattino indicano combinazioni che non danno diritto al rimborso.

Dal 1° giugno 2026

Il calcolo non utilizza più percentuali fisse a scaglioni e dipende dal tipo di evento.

Ritardo da cantieri. L’importo somma due componenti: una legata alle caratteristiche del cantiere (numero di corsie chiuse, estensione e altri parametri tecnici) e una legata al ritardo che il cantiere produce sul tuo viaggio rispetto al tempo di riferimento. Il rimborso da cantiere si attiva solo al raggiungimento di queste soglie minime:

Lunghezza del viaggioSoglia minima di attivazione
Fino a 30 kmSi attiva sempre in presenza di cantiere, indipendentemente dal ritardo
Da 30 a 50 kmRitardo causato dal cantiere ≥ 10 minuti
Oltre 50 kmRitardo causato dal cantiere ≥ 15 minuti

Ritardo da evento di traffico bloccato. Il rimborso è una percentuale fissa del pedaggio pagato, in funzione della sola durata dell’evento (la lunghezza del viaggio non rileva):

Durata dell’evento di traffico bloccatoRimborso sul pedaggio
Inferiore a 60 minutiNessun rimborso
Da 60 a 119 minuti50%
Da 120 a 179 minuti75%
Da 180 minuti in poi100%

In caso di più eventi di traffico bloccato sullo stesso viaggio, il rimborso è la somma di quelli che superano singolarmente i 60 minuti, fino a un massimo del 100% del pedaggio.

Il calcolo è effettuato in linea con la Misura 8 della Delibera ART 132/2024 – Testo Unico e con il relativo Annesso A/1.

Fino al 31 maggio 2026

È il valore minore tra il ritardo effettivo del viaggio (rispetto al tempo di riferimento) e il ritardo generato dai cantieri presenti sul percorso, rilevato dai sistemi di Autostrade per l’Italia. Per le tratte a sistema non chiuso, vista la loro particolarità, si considera il solo ritardo da cantiere stimato sull’intera tratta.

Dal 1° giugno 2026

È lo scostamento tra il tempo medio effettivo di percorrenza e il tempo di riferimento, calcolato secondo la nuova metodologia prevista, in linea con la Misura 8 della Delibera ART 132/2024 – Testo Unico, dal relativo Annesso A/1.

È il tempo necessario a percorrere il viaggio, calcolato come rapporto tra la lunghezza del percorso e la velocità media di riferimento. È il parametro su cui si misura il ritardo del viaggio.

Dal 1° giugno 2026

Se sullo stesso viaggio si verificano contemporaneamente un cantiere e un evento di traffico bloccato, i due importi non si sommano: viene riconosciuto il rimborso più alto tra i due.

Sì, valgono due soglie:

  • Soglia di rimborsabilità (0,10 €): le singole richieste con un importo calcolato inferiore a 0,10 € non sono rimborsabili e non concorrono al cumulo per i transiti effettuati dal 1 giugno 2026.
  • Soglia di erogazione (1 €): gli importi pari o superiori a 0,10 € si accumulano e vengono erogati al raggiungimento di 1 €.

C. Come partecipare e richiedere il rimborso

Fino al 31 maggio 2026

Scarica l’app Muovy Cashback e iscriviti accedendo alla sezione dedicata, oppure registrati tramite il portale Cashback sul sito www.autostrade.it, seguendo le istruzioni.

Dal 1° giugno 2026

Puoi registrarti come prima sull’app o sul portale Cashback sul sito www.autostrade.it. Inoltre, per la sola modalità di richiesta di rimborso effettuata tramite ricevuta di pagamento, puoi accedere anche senza registrarti, dalla homepage del Cashback tramite la funzione “Scansiona una ricevuta”.

Fino al 31 maggio 2026

Sì. Per usufruire del servizio è necessario creare un account sull’app o sul portale Cashback del sito www.autostrade.it.

Dal 1° giugno 2026

Non sempre. Per la modalità di richiesta di rimborso effettuata tramite ricevuta di pagamento puoi procedere anche come utente non registrato, senza creare un account. Per le modalità telepedaggio e targa, e per disporre del borsellino e dello storico dei rimborsi, è invece necessario creare un account.

No, la registrazione è completamente gratuita.

Esistono tre modalità, ciascuna con regole proprie:

  • Telepedaggio — tramite un dispositivo (OBU/PAN) registrato sul profilo. Solo per utenti registrati.
  • Targa — tramite lettura automatica della targa ai caselli, previa registrazione del veicolo. Solo per utenti registrati e solo per targhe italiane.
  • Ricevuta di pagamento/attestato di transito — fotografando la ricevuta rilasciata al casello. Disponibile sia per utenti registrati sia, dal 1° giugno 2026, per utenti non registrati. Per ogni ricevuta è possibile un solo rimborso, riconosciuto al primo che ne fa richiesta. Solo per la società Autostrade per l’Italia è possibile richiedere la ricevuta sostitutiva al seguente link: https://servizialcliente.autostrade.it/s/webform/ricevuta-pedaggio-sostitutiva

Nota — La disponibilità delle modalità telepedaggio e targa per gli utenti registrati vale in entrambi i periodi; la modalità ricevuta senza registrazione è una novità dal 1° giugno 2026.

Dal 1° giugno 2026 non è più previsto un processo di adesione dedicato ai consorzi. Le singole società di autotrasporto potranno iscriversi al servizio attraverso le modalità riportate nelle presenti FAQ per continuare ad usufruire del Servizio nelle modalità ordinarie.

Registrati all’app Muovy Cashback o al portale Cashback indicando il codice del tuo dispositivo (OBU o PAN) e conferma la tua identità caricando un documento. Per i viaggi rimborsabili effettuati dopo la registrazione riceverai una notifica automatica.

Vai nella sezione Profilo › I miei dispositivi › Aggiungi nuovo dispositivo, sull’app Muovy Cashback o sul portale Cashback. Per inserire i dati del dispositivo ti sarà richiesto di fotografare o caricare la fattura dell’operatore di telepedaggio. Una volta aggiunto il dispositivo, completate le verifiche, vedrai automaticamente tutti i viaggi effettuati sulla rete coperta dal servizio, con evidenza di quelli per cui hai diritto a un rimborso.

È possibile registrare fino a un massimo di 10 dispositivi di telepedaggio, in funzione del numero messo a disposizione dal proprio operatore. Per registrarne un numero maggiore è necessario contattare il Customer Care.

Il codice del dispositivo di telepedaggio (OBU o PAN) è riportato nella fattura inviata dal tuo operatore di telepedaggio.

Sì, come cliente di telepedaggio puoi registrarti e usufruire anche della modalità Targa. Ricorda però che il Cashback con Targa è valido solo per i viaggi pagati con carta o contanti.

Con carta o contanti puoi procedere in due modi: registrando la tua targa (riceverai i rimborsi in automatico per i viaggi successivi alla registrazione) oppure inviando, per ogni viaggio, la foto della ricevuta di pagamento ritirata al casello di uscita. È sempre consigliabile conservare la ricevuta anche se registri la targa, nel caso in cui non venisse letta dalle telecamere.

Sì, i pedaggi pagati con contanti sono validi ai fini del Cashback. Puoi ottenere il rimborso automaticamente registrando la targa (sono rimborsabili solo i viaggi successivi alla registrazione) oppure presentando una richiesta per ogni singolo viaggio, ritirando la ricevuta di pagamento al casello di uscita e caricandone i dati sull’app Muovy Cashback o sul portale Cashback. L’importo rimborsabile viene calcolato automaticamente dopo la richiesta. È comunque consigliabile ritirare e conservare la ricevuta, anche se registri la targa, nel caso in cui non venisse letta dalle telecamere.

Sì, i pedaggi pagati con ViaCard di conto corrente sono validi ai fini del Cashback. Puoi ottenere il rimborso automaticamente registrando la targa (sono rimborsabili solo i viaggi successivi alla registrazione) oppure presentando una richiesta per ogni singolo viaggio, ritirando la ricevuta al casello di uscita e caricandone i dati sull’app Muovy Cashback o sul portale Cashback. L’importo rimborsabile viene calcolato automaticamente dopo la richiesta. È comunque consigliabile ritirare e conservare la ricevuta, anche se registri la targa, nel caso in cui non venisse letta dalle telecamere.

La modalità Targa è disponibile per i veicoli con targa italiana, intestati o assegnati all’intestatario dell’account (inclusi veicoli aziendali, a noleggio a lungo termine o in leasing). Non è possibile registrare veicoli intestati a parenti o amici. Per i veicoli con targa estera la modalità Targa non è disponibile: puoi comunque richiedere il rimborso tramite la modalità Ricevuta.

D. Erogazione e borsellino

Fino al 31 maggio 2026

L’esito viene comunicato entro un massimo di 7 giorni dall’invio della ricevuta (modalità ricevuta), entro 3 giorni dalla data del viaggio (modalità targa) ed entro un massimo di 20 giorni dalla data del viaggio (modalità telepedaggio).

Dal 1° giugno 2026

L’esito dipende dalla modalità di richiesta:

  • Ricevuta e Targa: entro 7 giorni.
  • Telepedaggio: l’esito è legato al ciclo di fatturazione, ossia ai tempi necessari alla regolarizzazione dei transiti.

Fino al 31 maggio 2026

Il borsellino accumula i rimborsi maturati in quattro periodi (1 gennaio – 31 marzo, 1 aprile – 30 giugno, 1 luglio – 30 settembre, 1 ottobre – 31 dicembre). Il pagamento dei rimborsi accumulati in ciascun periodo avviene tramite bonifico, indicativamente entro 30 giorni dalla fine del periodo di accumulo.

Dal 1° giugno 2026

Il ciclo trimestrale è eliminato. Il borsellino accumula i rimborsi approvati e, non appena il saldo raggiunge o supera 1 €, il bonifico parte automaticamente sul conto corrente indicato, senza necessità di alcuna azione da parte tua.

Nota — Per l’utente non registrato il borsellino è collegato alla coppia “email + IBAN”: richieste inviate con la stessa email ma IBAN diversi accumulano su borsellini separati.

Il rimborso viene erogato tramite bonifico sul conto corrente indicato. L’IBAN deve appartenere all’area SEPA.

E. Gestione Profilo, Scadenze e Risoluzione Problemi

Il Profilo è la sezione dell’app Muovy Cashback e del portale Cashback del sito www.autostrade.it in cui gestisci i tuoi dati, i dispositivi, i veicoli e l’IBAN.

Puoi impostare una nuova password cliccando su “Hai dimenticato la password?” e inserendo l’email dell’account. Riceverai un’email con le istruzioni; il link è valido per 24 ore e utilizzabile una sola volta.

Per continuare ad avere diritto ai rimborsi è necessario aggiornare i dati nella sezione Profilo dell’app o del portale Cashback.

Dal 1° giugno 2026

Dopo l’invio della richiesta ricevi via email un codice alfanumerico di 36 caratteri. Per verificare lo stato della pratica inserisci il codice nella sezione “Hai già fatto una richiesta?” presente nell’app o sul sito www.autostrade.it. Per evitare errori ti consigliamo di copiare ed incollare il codice dalla mail. Riceverai inoltre via email gli aggiornamenti sui principali passaggi della lavorazione.

La finestra entro cui un viaggio già avvenuto può ancora essere rimborsato dipende dalla modalità di richiesta:

  • Ricevuta di pagamento/attestato di transito: entro 12 mesi dalla data della richiesta (Periodo di Validità).
  • Telepedaggio: fino a 4 mesi prima della data di adesione al servizio.
  • Targa: nessuna retroattività; vale dalla data di attivazione della modalità.

Nota — La finestra di retroattività non cambia il metodo di calcolo applicato, che resta determinato dalla data del transito: viaggi fino al 31 maggio 2026 con disciplina precedente, dal 1° giugno 2026 con la nuova.

Per i pagamenti con carta o contanti puoi aderire senza ricevuta solo registrando la targa. Per i pagamenti tramite dispositivo di telepedaggio puoi partecipare registrando il dispositivo, senza necessità di ricevuta.

In caso di smarrimento o mancato ritiro al casello della ricevuta, per Autostrade per l’Italia può essere richiesta una ricevuta sostitutiva sul portale del sito www.autostrade.it al link https://servizialcliente.autostrade.it/s/webform/ricevuta-pedaggio-sostitutiva

Sì, è preferibile conservare la ricevuta fino alla ricezione del bonifico.

Se dopo almeno 48 ore il viaggio non risulta ancora visibile nella sezione Viaggi, puoi comunque effettuare la richiesta di rimborso fotografando la ricevuta ritirata al casello di uscita e inviandola tramite l’app Muovy Cashback o il portale Cashback, seguendo le istruzioni.

Se utilizzi un dispositivo di telepedaggio, i rimborsi relativi a transiti effettuati dopo il 1° giugno 2026 saranno visibili solo dopo la regolarizzazione e la relativa fatturazione. Fino a quel momento, anche se il viaggio è già stato effettuato, il transito non risulterà disponibile per il calcolo.

No. Non è possibile ottenere il rimborso a fronte di un Rapporto di Mancato Pagamento del pedaggio.

F. Documentazione

A seconda della modalità di richiesta del rimborso scelta, può essere richiesto: i dati identificativi della persona o della società, l’indirizzo email, un documento di riconoscimento, le targhe dei veicoli, la ricevuta di pagamento o la fattura del servizio di telepedaggio (se aderisci registrando il dispositivo) e, per i veicoli aziendali o a noleggio a lungo termine/leasing, una combinazione tra lettera di assegnazione, verbale di consegna o contratto di noleggio a lungo termine/leasing. Tutti questi dati servono affinché la Motorizzazione Civile possa effettuare le opportune verifiche sulla targa e validarla.

È il documento fornito dalla società di leasing in cui sono definite le modalità e i costi del servizio. Serve a dimostrare che sei l’effettivo intestatario del contratto di leasing. In caso di smarrimento può essere richiesto alla società di leasing.

È il documento fornito dalla società di noleggio a lungo termine in cui sono definite le modalità e i costi del servizio. Serve a dimostrare che sei l’effettivo intestatario del contratto di noleggio a lungo termine. In caso di smarrimento può essere richiesto alla società di noleggio.

È il documento con cui un’azienda autorizza un dipendente a utilizzare un veicolo aziendale per fini lavorativi e/o privati. Serve a dimostrare che sei l’effettivo assegnatario del veicolo aziendale. In caso di smarrimento può essere richiesta all’azienda.

È il documento fornito dalla società di noleggio a lungo termine/leasing che riepiloga i dati tecnici del veicolo, i dati dell’azienda che sottoscrive e i dati del dipendente a cui viene concesso il veicolo. Serve a verificare l’intestatario del contratto. In caso di smarrimento può essere richiesto alla società di noleggio a lungo termine/leasing.

Per maggiori dettagli puoi consultare i Termini e Condizioni del servizio nella sezione “Cashback del pedaggio” del sito www.autostrade.it