Autostrade per l'Italia
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Gestione delle segnalazioni – Whistleblowing

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Gestione delle Segnalazioni nel gruppo Autostrade per l’Italia

Puoi utilizzare questa pagina per effettuare una segnalazione in merito a possibili frodi, reati, illeciti e qualunque condotta irregolare.

Il sistema di recezione e gestione delle segnalazioni, cosiddetto di «Whistleblowing», operativo in tutte le società del Gruppo Autostrade per l’Italia, assicura il massimo grado di riservatezza nel trattamento delle segnalazioni ricevute, a tutela dell’identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in linea a quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Autostrade per l’Italia e le altre Società del Gruppo hanno implementato un sistema per la ricezione e gestione delle segnalazioni - pervenute dal personale aziendale e/o da soggetti terzi - relative ad eventuali violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, violazioni delle norme interne (regole di condotta contemplate nel Codice Etico, nella Linea Guida Anticorruzione, nel Modello 231 e più in generale nel corpus normativo aziendale), condotte illecite ed irregolarità circa la conduzione delle attività aziendali delle Società del Gruppo ASPI.

La gestione di tali segnalazioni – pervenute sui canali dedicati residenti sulla Piattaforma Whistleblowing del Gruppo - è affidata ad uffici interni, rispondenti ai requisiti previsti dal D.lgs. 24/2023, dotati di personale autonomo dedicato e specificamente formato.

Loghi del Gruppo

Oggetto delle segnalazioni

Oggetto delle segnalazioni Il perimetro delle violazioni che è possibile segnalare tramite il sistema di Whistleblowing delle Società del Gruppo ASPI è più ampio di quello previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, estendendosi oltre alle violazioni e illeciti richiamati dal Decreto, anche alle presunte violazioni delle norme interne adottate dal Gruppo e/o dalle diverse Società (regole di condotta contemplate nel Codice Etico, nella Linea Guida Anticorruzione, nel Modello 231 e più in generale nel corpus normativo aziendale) e qualunque altra violazione o condotta irregolare circa la conduzione delle attività aziendali.

È possibile segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Autostrade per l’Italia e delle Società del Gruppo e che consistano in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2001, n.231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Sono escluse dalle violazioni segnalabili le notizie prive di fondamento, le informazioni già di dominio pubblico, nonché i dati acquisiti sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili. Analogamente, non rientra nel perimetro delle segnalazioni tutto ciò che abbia ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengano al rapporto individuale di lavoro della persona segnalante.

Segnalazioni

Soggetti che possono inoltrare segnalazioni

Il perimetro dei soggetti che possono inoltrare le segnalazioni è più ampio di quello previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, infatti chiunque può inviare una segnalazione e la gestione della stessa avverrà nel massimo rispetto dei principi di riservatezza sia sull’identità del segnalante e dei soggetti segnalati, sia in merito ai contenuti.

Tutele

I segnalanti cui si applicano le tutele previste al Decreto sono i soggetti legati ad una o più società del Gruppo da un rapporto di lavoro, presente, passato o potenziale, comunque disciplinato, (anche cessato o non ancora formalizzato perché in corso di selezione). 

Oltre al soggetto segnalante, le tutele si applicano anche ai seguenti soggetti:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo); 
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; 
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

Tali tutele hanno efficacia solo se
a) al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del Decreto; 
b) la segnalazione è stata effettuata conformemente ai requisiti previsti dal Decreto

Riservatezza

Riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati. La tutela della riservatezza è assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile nell’ambito di un procedimento disciplinare ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ritorsioni

Il segnalante e gli altri soggetti destinatari delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione in ragione della segnalazione inoltrata (ad es., il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado o la mancata protezione, il mutamento di funzioni, l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, le molestie o l’ostracismo, la discriminazione o comunque ogni trattamento sfavorevole).   

Tutela dei dati personali

Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato da Autostrade per l’Italia e le altre Società del Gruppo, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. La tutela dei dati personali è assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto interessati dal trattamento dei dati. Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Tutele
Come segnalare

Come segnalare

Al fine di migliorare l’efficacia dell’istruttoria, si incoraggia l’invio di segnalazioni contenenti tutte le informazioni di cui si dispone nella maniera più chiara e completa possibile e rappresentando gli elementi utili e opportuni per consentire un’appropriata attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati. È particolarmente importante che la stessa sia inviata tempestivamente e includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

  • una descrizione dettagliata dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazionedelle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo) e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
  • elementi identificativi del Segnalato (o dei Segnalati), per quanto noti, o elementi che possano consentirne l’identificazione;
  • nominativi di eventuali altre persone che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
  • messa a disposizione, se in possesso, di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della segnalazione

Canali di segnalazione interna aziendale

Piattaforma informatica

Per l’invio delle segnalazioni è disponibile la piattaforma informatica che garantisce la sicurezza e la protezione dei dati e la riservatezza delle informazioni, attraverso un sistema avanzato di criptazione delle comunicazioni e del database, in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Inserisci qui la tua segnalazione

Il sistema consente l’invio di segnalazioni attraverso un percorso guidato on-line senza l’obbligo di registrarsi né di dichiarare le proprie generalità. Al termine dell’inserimento verrà visualizzato un codice identificativo univoco che dovrà essere memorizzato per accedere successivamente alla segnalazione e per dialogare con gli uffici aziendali preposti.

Tale strumento tutela l’identità del Segnalante e consente di rilasciare un avviso di ricevimento della segnalazione, mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere, se necessario, integrazioni e fornire riscontro alla segnalazione, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.

Casella vocale

Casella vocale, al numero: 06/43634213.
La modalità di registrazione della segnalazione garantirà, mediante distorsione della tonalità e contraffazione della voce, l’anonimato del segnalante. 

Incontra

Gli uffici preposti alla gestione delle Segnalazioni sono inoltre disponibili ad incontrare il Segnalante, qualora ne faccia richiesta, per raccogliere la segnalazione.

I canali riportati NON devono essere utilizzati per inviare reclami e richieste di assistenza su temi commerciali.
Per tale tipologie di comunicazioni si suggerisce di cliccare qui.

Canale di segnalazione esterna

Oltre ai canali di segnalazione interna, il Decreto prevede anche la possibilità di ricorso ad un canale esterno gestito dall’ANAC cui il segnalante può rivolgersi qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; 
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tale canale garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e della persone menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. 

Sul sito di ANAC è disponibile l’elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni).

Segnala all'ANAC

Fermo restando i presupposti e le condizioni previsti per le segnalazioni esterne, i segnalanti possono rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione tramite i canali interni aziendali interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
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