Articolo 34 N.C.d.S.
Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) Art. 34 Oneri supplementari a carico dei mezzi dopera per
ladeguamento delle infrastrutture stradali
| 1. | I mezzi dopera di cui allart. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti,
ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante lavvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
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| 2. | Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi dopera deve essere corrisposta alle
concessionarie unulteriore somma ad integrazione dellindennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa
autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata insieme alla
normale tariffa alle porte controllate manualmente.
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| 3. | I proventi dellindennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito
capitolo dello stato di previsione dellentrata del bilancio dello Stato.
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| 4. | Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al
comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo,
alladeguamento e allusura delle infrastrutture.
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| 5. | Se il mezzo dopera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262. Se non è stato corrisposto
lindennizzo dusura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dallart. 1, comma terzo, della legge
24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario.
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N.B. Il testo riportato in nessun caso sostituisce le norme vigenti.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LIMITAZIONI
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